CURIOSITÀ
IL DECENTRAMENTO
Art. 5 Cost.: ”La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”
STATO UNITARIO MA DECENTRATO
Lo Stato italiano è unitario ma con autonomie locali.
Questa struttura dello Stato serve per assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e garantire maggiore efficienza amministrativa.
LE RAGIONI DEL DECENTRAMENTO
Il principio del decentramento è importante per soddisfare le esigenze dei cittadini, ma non solo.
La Costituzione è stata scritta nel secondo dopoguerra e il timore che potessero ripetersi le terribili vicende che avevano drammaticamente segnato il destino di molti popoli è stata determinante per molte scelte che allora vennero fatte dai Costituenti.
La necessità di evitare che un nuovo colpo di Stato dal centro potesse propagarsi facilmente su tutto il territorio dello Stato ha dato la spinta decisiva per la formazione di uno Stato regionale.
Le Regioni, con un proprio territorio e poteri propri avrebbero avuto la forza di contrastare colpi di mano pericolosi per la ricostruzione democratica del Paese.
L’istituzione delle Regioni è stata complessa e lunga, completata soltanto negli anni settanta, dopo più di vent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione.
L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
L’amministrazione dello Stato è il complesso degli uffici organizzati per soddisfare i bisogni dei cittadini quali sanità, istruzione, sicurezza.
Si distingue in:
-amministrazione diretta, centrale e periferica
-amministrazione indiretta dello Stato
L’AMMINISTRAZIONE INDIRETTA
L’amministrazione indiretta dello Stato è costituita da regioni, città metropolitane, province e comuni, enti regolati dal titolo 5° della Costituzione; essa è autonoma e non dipende dal Governo centrale.
LE REGIONI
Le regioni italiane sono 20 di cui 5 a statuto speciale.
Lo statuto è la costituzione della regione:
-contiene una parte generale con i principi generali (solidarietà, uguaglianza)
-contiene una parte che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della regione (n° assessori, consiglieri e competenze).
•Lo statuto delle regioni ordinarie viene approvato dal Consiglio Regionale (assemblea costituita da una sola camera) con la doppia votazione a distanza di 2 mesi, c.d. procedura rinforzata.
•Lo statuto delle regioni a statuto speciale è approvato da legge costituzionale dalla repubblica, hanno infatti un livello di autonomia superiore a quello delle altre regioni.
GLI ORGANI DELLA REGIONE
Gli organi della regione sono i seguenti:
-Presidente della giunta
-Giunta regionale
-Consiglio regionale
Questi 3 organi durano in carica 5 anni a meno che il PDR non li sciolga per cattivo funzionamento dovuto a violazione dei principi dello statuto o costituzionali o per gravissime inadempienze e violazioni
LE COMPETENZE DELLA REGIONE
•La regione ha competenze:
-legislative
-amministrative
-finanziarie
•Il titolo 5° della Costituzione è stato interamente riscritto con legge costituzionale n° 2 del 2001.
•Le province e i comuni hanno autonomia amministrativa e finanziaria, ma non legislativa.